Basilea III. Il rischio di controparte: la copertura del rischio sistemico

Invia Invia Newsletter 4 November 2011

La sfida della riforma di Basilea II è consistita nello stabilire una gestione del rischio su misura per ogni istituzione finanziaria allo scopo di implementare un sistema bancario solido e stabile. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, la nuova regolamentazione finanziaria ha evidenziato la necessità dell’introduzione di un secondo obiettivo che consiste nella protezione dai rischi sistemici.

La riforma introdotta da Basilea III sul rischio di controparte relativamente al portafoglio di negoziazione si muove verso questo nuovo orientamento, ciò attraverso le sei misure di seguito indicate:

La governance e la copertura del rischio di correlazione sfavorevole

Il rischio di correlazione sfavorevole, c.d. Wrong Way Risk, corrisponde al rischio che l’esposizione verso una controparte sia inversamente correlata alla qualità del credito.

Per illustrare questo rischio, si consideri uno interest rate swap – swap in cui si paga il tasso fisso e si riceve il variabile – stipulato con una controparte che si finanzia integralmente a tasso variabile. Quando i tassi di interesse osservano un andamento positivo, la redditività e quindi il valore dello swap aumentano, tuttavia la qualità del credito della controparte che si finanzia a tasso variabile si riduce poiché il costo dei suoi finanziamenti aumenta. In questo esempio, lo swap è soggetto al c.d. Wrong Way Risk.
 

Questo rischio ha due componenti:

• Il General Wrong Way Risk, corrisponde al rischio che la probabilità di default di una controparte sia correlato in maniera non specifica al valore del contratto (per esempio attraverso fattori macroeconomici, ecc..);
• Lo Specific Wrong Way Risk, corrisponde al rischio che l’esposizione verso una controparte sia inversamente correlato alla probabilità di default di questa controparte (per esempio dei prodotti di credito garantiti mal strutturati per i quali i crediti sono garantiti da una entità inclusa nel paniere).

Il General Wrong Way Risk è definito come un rischio sistemico. Poiché questo rischio è difficilmente misurabile, è ora considerato in maniera non specifica nel calcolo dell’ EAD (exposure at default) per determinare l’esposizione al momento del default.

Poiché troppo imprecise, le misure di Basilea II non hanno permesso di anticipare e valutare le perdite legate al General Wrong Way Risk antecedentemente l’ultima crisi finanziaria.

La riforma di Basilea III impone una identificazione delle esposizioni che sollevano un rilevante General Wrong Way Risk. Questa identificazione richiede di effettuare delle analisi di scenario e dei stress test allo scopo di determinare i fattori di rischio che sono correlati positivamente con il merito di credito della controparte. Questi scenari devono prendere in considerazione delle crisi di maggiori proporzioni che determinano variazioni delle relazioni tra i fattori di rischio.

Inoltre, la riforma di Basilea III impone alle banche la definizione di procedure per monitorare e controllare il General Wrong Way Risk per prodotto, per regione, settore e in base a specifiche aree delle loro attività. Questo rischio deve egualmente essere preso in considerazione dalla governance della Banca, in particolare attraverso dei rapporti di controllo del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

Monitoraggio e governance del General Wrong Way Risk riflettono quindi la volontà di Basilea III di migliorare la copertura dei rischi sistemici.

L’introduzione di parametri stressed nel calcolo dell’Effettivo EPE

L’introduzione di parametri stressed nel calcolo dell’Effettivo EPE traducono ugualmente questo scopo. L’ Effettivo EPE permette di calcolare l’esposizione attesa su una posizione del portafoglio di negoziazione. Il metodo di calcolo di questa esposizione in Basilea II non imponeva di prendere in considerazione scenari estremi, quale l’ultima crisi finanziaria.

La riforma di Basilea III ammette l’utilizzo dell’ Effettivo EPE per il calcolo dell’ EAD, ma al fine di garantire che il modello sia usato in maniera conservativa, i suoi parametri, come la volatilità e la correlazione, sono imposti.

Quindi, la calibrazione dei parametri utilizzati nella formula dell’ Effettivo EPE è basata su un periodo che comprende un periodo di stress. Questo periodo è fissato a tre anni e deve includere un periodo di stress, che corrisponde al il periodo per il calcolo dello Stressed VaR sul portafoglio di negoziazione.

Comprendere un periodo di stress nel calcolo dell’ Effettivo EPE permette di calcolare l’esposizione delle banche in tempi di crisi, in modo da potersi coprire da perdite legate al rischio sistemico.

La copertura delle variazioni della valutazione del credito

Le variazioni della valutazione del credito, o Credit Valuation Ajustement (CVA), è definita come la differenza tra il portafoglio privo di rischio e il valore del portafoglio studiato, tenendo conto del rischio di default della controparte. Il CVA corrisponde quindi al valore di mercato del rischio di credito della controparte.
Durante la crisi finanziaria del 2008, la valorizzazione del rischio di credito nel portafoglio di negoziazione ha osservato un notevole incremento, questo ha provocato rilevanti perdite dovute a rettifiche di valore del credito. Queste perdite sono state ancora più rilevanti rispetto a quelle ascrivibili alla riforma di Basilea II che non aveva previsto alcuna specifica misura per prevenirle.

Per coprirsi dal rischio di perdite sul CVA, la riforma di Basilea III ha quindi introdotto un requisito patrimoniale specifico.

Questo requisito patrimoniale è calcolato tramite una metodologia di approssimazione che utilizza una obbligazione con caratteristiche simili alla controparte presa in esame (nozionale, maturità e spread).

Il rischio sullo spread del CVA ha rappresentato la parte maggioritaria delle perdite di CVA durante la crisi finanziaria del 2008. Poiché questa metodologia di approssimazione utilizza direttamente lo spread della controparte, questa permette di catturare integralmente il rischio di spread del CVA.

L’applicazione di un coefficiente relativo alle correlazioni tra i valori delle attività per le grandi istituzioni finanziarie

La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato la forte correlazione tra il deterioramento del credito delle diverse istituzioni finanziarie globali e l’alta sensibilità al rischio sistemico delle istituzioni finanziarie relativamente alle imprese attive in altri settori di attività. Infatti la correlazione tra il valore delle attività (Asset Value Correlation) delle istituzioni finanziarie è stata del 25% superiore rispetto a quella del mercato durante la crisi.

Le restrizioni della riforma di Basilea II sono state superate a seguito della crisi finanziaria del 2008 a causa di questa accresciuta sensibilità delle istituzioni finanziarie.

La nuova riforma finanziaria obbliga quindi a trascrivere nel calcolo del capitale regolamentare questa correlazione più rilevante. Un coefficiente di 1,25 è dunque applicato alla correlazione tra i valori delle attività per riflettere l’aumento del rischio inerente le esposizioni ad altri enti finanziari. Questo coefficiente si applica a tutte le esposizioni del portafoglio di negoziazione superiori a $ 100 miliardi (l’aumento della soglia da $ 25 a $ 100 miliardi è stata ufficializzata nel luglio 2010).

L’incremento del periodo di margine di rischio sul mercato OTC

Il periodo di margine di rischio sul mercato OTC (Margin Period of Risk) corrisponde all’intervallo di tempo che intercorre tra l’ultimo scambio di garanzie che coprono un insieme di compensazioni di operazioni per le quali una controparte è in default e il momento in cui questa controparte è oggetto di un superamento del termine e in cui il rischio di mercato che risulta è oggetto di una nuova copertura.

Questo indicatore permette di valutare la liquidità presente sul mercato OTC delle garanzie su un insieme di compensazioni. Durante l’ultima crisi finanziaria, la soglia minima di 10 giorni imposta da Basilea II per le garanzie non liquide si è rivelata insufficiente.

La riforma di Basilea III ha lo scopo di aumentare il periodo di margine di rischio sul mercato OTC. Questa riforma mira a rinforzare la copertura del rischio di liquidità sul mercato OTC allo scopo di prendere in considerazione l’allungamento dei ritardi delle transazioni in periodi di crisi finanziaria.

I punti principali della riforma del Margin Period of Risk sono l’aumento della soglia regolamentare da 10 a 20 giorni per l’insieme delle compensazioni non liquide, e il raddoppio della soglia in caso di precedenti conflittuali con la controparte.

La promozione delle controparti centrali (CCP)

L’opacità del mercato dei derivati OTC è stata un ostacolo alla efficace gestione del rischio e ha indotto incertezza, con un significativo rischio di erosione della confidenza dei mercati finanziari, questo soprattutto in tempi di crisi. Questa erosione della confidenza dei mercati finanziari è stata constatata durante l’ultima crisi finanziaria.
Allo scopo di ridurre questa opacità, il Comitato di Basilea intende promuovere l’utilizzo di controparti centrali nel mercato OTC. Queste controparti centrali agiscono da intermediari tra acquirenti e venditori di prodotti derivati e possiedono una camera di compensazione allo scopo di proteggere i partecipanti contro il rischio di controparte presente in un rapporto bilaterale.

In effetti un membro di una stanza di compensazione può gestire tutte le transazioni con la controparte centrale che è contraddistinta da una alta credibilità, piuttosto che con singole controparti che sono contraddistinte da diversi profili di rischio. In qualità di controparte centrale per un numero definito di partecipanti al mercato, una CCP ha la capacità di compensare su una base multilaterale, piuttosto che bilaterale. La compensazione multilaterale è efficace nella misura in cui essa è in grado, piuttosto che la compensazione bilaterale, di ridurre le esposizioni globali.

Il Comitato di Basilea si auspica di ridurre il rischio sistemico attraverso l’uso diffuso di controparti centrali nel mercato OTC, definendo allo stesso tempo la gestione dei rischi di queste controparti centrali.

La generalizzazione delle transazioni tramite le CCP si attua attraverso degli incentivi volti ad aumentare il costo del capitale regolamentare delle attività acquisite bilateralmente rispetto a quelle acquisite attraverso l’intermediazione di una CCP.

Il miglioramento della gestione dei rischi delle CCP è definito nell’incremento dei margini iniziali e delle garanzie sulle transazioni. Le CCP sono inoltre tenute a definire delle procedure per limitare, monitorare e controllare i rischi sulle transazioni.

Inoltre il Comitato di Basilea, che ha emanato Basilea III, ha proposto che le esposizioni al prezzo di mercato delle Banche verso una controparte centrale e le garanzie saranno oggetto di una ponderazione moderata del 2%, questo in modo che le Banche rimangano consapevoli del fatto che le esposizioni alle CCP non sono senza rischi.

La riforma del rischio di controparte secondo Basilea III è rivolta specificamente al miglioramento della copertura del rischio sistemico. Questa riforma è una risposta alla crisi finanziaria del 2008. Anche se è rivolta alla copertura dei rischi insiti nel portafoglio di negoziazione attraverso l’introduzione di nuovi requisiti patrimoniali, questa riforma mira specificamente ad anticipare i cicli di mercato attraverso la promozione di una migliore gestione del rischio e una organizzazione dei mercati dei derivati OTC più trasparente.

 

 

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